Carissimi amici,
nel luglio scorso la Regione ha emesso una delibera in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni socioriabilitative psichiatriche (DGR. 395/2017).
Le Strutture Residenziali Socio-Riabilitative (S.R.S.R.) – comprese le Strutture Psichiatriche – accreditate con il SSR (Servizio Sanitario Regionale), sono di tre tipi:
- Strutture Residenziali Socio-Riabilitative ad elevata intensità assistenziale (SRSR 24h)
- Strutture Residenziali Socio-Riabilitative a media intensità assistenziale (SRSR 12h)
- Strutture Residenziali Socio-Riabilitative a bassa intensità assistenziale (SRSR fascia oraria)
Le tariffe giornaliere sono fissate come dalla tabella seguente.
Cure residenziali per persone con disturbi mentali
SRSR | Tariffa giornaliera | Quota sanitaria | Quota sociale Comune/utente |
SRSR H 24
(dal 1.07 al 31.12.2017) |
108 € |
64,8 €(pari al 60%) |
43,2 € (pari al 40%) |
SRSR H 24
(dal 1. 01. 2018) |
108 € |
43,2 €(pari al 40%) |
64,8 € (pari al 60%) |
SRSR H 12 | 81 € | 32,4 € (pari al 40%) | 48,6 €(pari al 60%) |
SRSR a fascia oraria | 81 € | 32,4 € (pari al 40%) | 48,6 € (pari al 60%) |
Per gli utenti con ISEE fino a 13.000 € la quota sociale di ospitalità per le SRSR è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell’importo dell’indennità di accompagnamento che, se percepito (vedi nota successiva al riguardo), deve essere versato dall’utente alla struttura.
Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 13.000 e 20.000 € il Comune procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell’utente alla retta giornaliera, considerando percentualmente e progressivamente la differenza tra ISEE presentato ed il tetto di 20.000 €.
La vera novità è questa: bisogna considerare il reddito ISEE sociosanitario, non quello anagrafico; vale a dire il reddito del singolo paziente, se questi convive con i suoi genitori.[1]
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI COMPARTECIPAZIONE
Ne consegue che l’utente e/o la famiglia devono presentare la domanda per l’ottenimento della compartecipazione al Comune, dalla cui data decorre l’eventuale compartecipazione da parte dei Comuni.
Per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l’utente è tenuto a presentare agli sportelli comunali una domanda (vedi facsimile) con una serie di documenti: documento di riconoscimento del richiedente, documento di riconoscimento dell’utente, l’ISEE (scegliendo quello a lui più favorevole tra quello ristretto e quello ordinario), nonché la documentazione che certifichi l’invalidità.
Attenzione: l’indicazione del certificato legge 104/92 non è vincolante. E’ sufficiente il certificato di invalidità. Come pure la scheda di valutazione dell’UVM che potrebbe essere sostituita da una certificazione dello stesso DSM inviante.
Il servizio sociale del Comune/Municipio, fatte le opportune verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE, determina la quota di compartecipazione a carico dell’utente (se dovuta), rilasciando un’attestazione degli importi eventualmente da pagare.
In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il Comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino.
Assegno di accompagnamento
Anche coloro ai quali l’assegno di accompagnamento è stato sospeso, possono riaprire tale posizione in quanto, come indicato nel messaggio INPS 18291 del 26.09.2011 non si è più in presenza di un ricovero gratuito ma a compartecipazione. Nella nota ci sono anche le istruzioni per tale richiesta. L’importo dell’assegno di accompagnamento va versato interamente alla SRSR, comportando una detrazione della quota sociale richiesta ad utente/famiglia.
In caso di assenze dell’utente dalla SRSR, con mantenimento del posto letto, sia temporanee in famiglia, o per periodi di vacanze, o per ricoveri ospedalieri, viene riconosciuta una riduzione pari a 13,49 €/giorno della sola quota sociale.
CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE
Un utente con ISEE inferiore a 13000 € non paga (la quota viene pagata interamente dal Comune)
Un utente con ISEE compreso tra 13000 e 20000 € paga secondo il seguente calcolo:
Coefficiente di compartecipazione %: [ISEE contribuente -13.000] / [20.000- 13.000]
Ad es un utente con 15.100 € di ISEE comparteciperà alla spesa per un importo del 30 % (cioè (15.100-13.000)/70= 2100/70=30) . Se l’utente utilizza un SRSR12H, la cui tariffa giornaliera è di 81 € , avremo che
- 32,4 € /giorno li pagherà l’ASL,
- 48,6 x 70% = 34 € /giorno il Comune e
- 48,6 x 30% = 14,6 € /giorno l’utente.
Un utente con ISEE superiore a 20000 € paga integralmente la sua parte.
[1]Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.
Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona (art. 6.2 del DPCM 159/2013 e Circolare dell’INPS n. 171 del 18 dicembre 2014).